È passato qualche giorno dalla diffusione del disegno di legge per la disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche.
Abbiamo assistito, nella perfetta logica del tuttologismo, ad interpretazioni pindariche di questa proposta. Il settore ed i suoi operatori, ma anche operatori presi in prestito da altre attività, non hanno fatto altro che aggiungere confusione ad altre confusioni.
Andiamo quindi ad analizzare cosa contiene realmente la proposta.
Per prima cosa dobbiamo sottolineare che la materia “turismo”, e quindi la regolamentazione del turismo ricettivo, è di competenza delle Regioni, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione. Questo, in breve, delega ad ogni Regione l’autonomia legislativa in materia.
La delega regionale, però, non riguarda gli immobili che vengono affittati per utilizzo turistico, quelli che in breve definiamo “Locazioni Turistiche”.
La proposta di disciplina, non va, quindi a modificare le leggi ed i regolamenti regionali, ma proprio per competenza, a regolare la disciplina delle locazioni turistiche, la cui regolamentazione primaria risiede nel Codice Civile.
Detto questo, comprendiamo come nel primo articolo della proposta, vengono richiamate in generale tutte le fattispecie ricettive appartenenti ai macro-gruppi “alberghiero” ed “extralberghiero”, non per modificarne le leggi ed i regolamenti, ma al contrario per raccogliere tutte le fattispecie ricettive regolate in modo diverso da regione a regione.
Ricordiamo che tale proposta nasce dalla necessità di dover colmare alcuni ambiti normativi obbligatori in alcuni casi, mentre, non espressi in altri. Ecco, quindi, la nascita della proposta che, come finalità, ha quella del contrasto all’abusivismo ricettivo.
L’articolo 2 della proposta è la vera e propria rivoluzione che, nel caso di promulgazione della legge, vedrà le più significative modifiche all’attuale status operativo.
Innanzitutto, definisce cosa sia la “locazione per finalità turistica” e a chi può far capo tale fattispecie.
Un aspetto importante, fino ad oggi lasciato alla “consuetudine” viene richiamato dal comma 2 ovvero la locazione per finalità turistiche può erogare prestazioni accessorie, quali la fornitura di biancheria ed il servizio di pulizia dei locali.
I commi 3 e 4 definiscono delle restrizioni rispetto alla normativa precedente, ovvero impongono il minimo di soggiorno a 2 notti per gli immobili che insistono nei centri storici di capoluoghi di provincia, meglio definite nel DM 1444 del 1968. Riducono a 2 immobili su tutto il territorio nazionale l’utilizzo di immobili per finalità turistiche, oltre tale limite il legislatore presume che l’attività sia da ricondursi ad un’attività imprenditoriale, e pertanto rimanda a questa fattispecie.
L’articolo 3 della proposta è anch’esso una piccola rivoluzione. In brevissime parole impone a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed alle locazioni per utilizzo turistico l’obbligo di registrazione presso un registro nazionale depositato al Ministero del Turismo, il cosiddetto CIN: Codice Univoco Nazionale.
Questa prescrizione andrà a sovrascrivere ogni altro registro regionale e/o locale. Il numero assegnato dovrà essere esposto all’ingresso dell’edificio dove c’è la struttura o l’appartamento. Lo stesso numero dovrà essere presente all’interno dei portali di prenotazione, dove la struttura o l’appartamento sono presenti.
L’articolo 4 definisce quali siano i requisiti per poter concedere in locazione turistica un immobile ad uso abitativo, mentre l’articolo 5 definisce i criteri per i quali un immobile possa essere utilizzato per finalità turistiche ovvero: l’obbligatorietà dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza, ivi compresi presidi antincendio e rilevatori di monossido di carbonio.
Come dicevamo prima, il presente disegno di legge deve abbracciare una materia regolata regionalmente; pertanto, l’articolo 6, identifica gli aspetti gestionali della locazione ad uso turistico per quelle regioni che permettono la gestione della fattispecie in forma imprenditoriale diretta o indiretta attraverso intermediazione immobiliare ovvero dei portali telematici.
Veniamo ora a qualche commento a caldo:
l’articolo 2 al comma 3 definisce la limitazione del soggiorno minimo a 2 notti. Crediamo che tale limitazione infici il libero utilizzo della proprietà privata; pertanto, attenderemo le valutazioni costituzionali di tale richiesta.
L’articolo 3 al comma 8 obbliga l’apposizione del numero CIN all’esterno dell’immobile, ricordiamo che tale apposizione dovrà essere approvata dall’Assemblea condominiale. Un giusto passaggio, dovrebbe richiedere l’apposizione esterna, ed in caso di diniego del Condominio, l’apposizione sulla porta di ingresso dell’immobile.
L’articolo 5 definendo i requisiti obbligatori impone l’osservanza di obblighi riguardanti la prevenzione degli incendi, l’apposizione di rilevatori di monossido di carbonio e, l’osservanza dei requisiti igienico sanitari, credo che quanto richiesto sia già applicato da molti e la sua obbligatorietà deriva dalla preservazione della sicurezza delle persone, dei luoghi e delle proprietà, quindi un ottimo punto.
Desideriamo ricordare che quanto definito in questa proposta di legge è relativo agli immobili ad uso abitativo che gli aventi titolo vogliono dedicare alla locazione per finalità turistica, non riguarda affittacamere, case vacanza Bed & Breakfast, come erroneamente indicati in altri video o articoli giornalistici.
Prima di lascarvi, corre l’obbligo di ricordare che stiamo parlando di una proposta di legge che dovrà subire l’intero iter legislativo per essere poi promulgata e resa operativa. È quindi inutile cercare dove registrarsi per il CIN, o già modificare la durata dei soggiorni.
Sarebbe però auspicabile installare i presidi antincendio e i rilevatori di monossido di carbonio, a prescindere se saremo o meno obbligati a farlo.